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TERMINI E CONDIZIONI STANDARD DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali disciplinano la fornitura del servizio di

telefonia e di connettività erogata ai Clienti (di seguito il "Servizio") nel

rispetto del principio di non discriminazione e fatti salvi diversi specifici

accordi

2. Telemanapoli srl e il Cliente osservano tutte le disposizioni di legge e

regolamentari nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli

impianti interni, supplementari e accessori al Servizio. Telemanapoli srl

comunica al Cliente, con la tempestività e con le modalità idonee, tutte le

informazioni rilevanti sul Servizio e sulle condizioni economiche vigenti.

3. Gli organismi di telecomunicazioni diversi da Telemanapoli srl possono

richiedere l'abbonamento al Servizio solo per proprie esigenze di

comunicazione in immobili di cui hanno la diretta ed esclusiva disponibilità,

restando espressamente esclusi gli utilizzi ad altro titolo

Articolo 2- Perfezionamento e durata del contratto.

1. Il contratto si perfeziona,con l'attivazione del Servizio a seguito della

richiesta del Cliente. Diverse motivazioni di attivazione dovranno sempre

esser concordate per iscritto ed accordate da Telemanapoli srl. Fermi

restando gli obblighi di cui ai successivi articoli 13 e 32, Telemanapoli srl

può subordinare il perfezionamento del nuovo contratto alla fornitura dei

documenti comprovanti la veridicità delle informazioni e/o dei dati necessari

per la fornitura del Servizio. Telemanapoli srl, infatti, si riserva di risolvere

il contratto, qualora, dall’esame della documentazione fornita dal Cliente

dovesse ravvisare incompletezza dei dati e/o informazioni mendaci e/o

informazioni in contrasto con norme imperative.

2. Salvo diversa pattuizione, il presente contratto avrà per ogni singolo

servizio la durata pattuita di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di

attivazione e si rinnoverà tacitamente di 12 (dodici) mesi in mancanza di

disdetta che dovrà essere inviata dal Cliente - a mezzo raccomandata A.R.

o PEC -con preavviso di almeno 30(trenta) giorni precedenti alla data di

scadenza. In ogni caso il Cliente potrà recedere dal contratto dandone

comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso

di almeno 30 (trenta) giorni, fermo restando quanto disciplinato dal

successivo art. 3.

3. Contratti di durata determinata possono essere stipulati in occasione di

fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive ovvero per le

necessità degli organi di informazione e per la altre esigenze di pubblica

utilità e/o di interesse collettivo. In queste ipotesi il Cliente sarà tenuto al

pagamento di quanto previsto da specifiche condizioni economiche.

4. Qualsiasi accordo precedente relativo allo stesso oggetto del presente

contratto viene annullato o sostituito dal presente con la sottoscrizione delle

parti.

Articolo 3- Recesso

1. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'abbonamento

dandone comunicazione scritta a Telemanapoli srl, mediante

raccomandata A.R. o PEC (telemanapolisrl@legalmail.it), da inviarsi

con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso,

indicata dal Cliente stesso. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il

corrispettivo del Servizio fruito ed il canone relativo all'ultimo mese di

utilizzo del Servizio, nessuna eccezione e/o contestazione di sorta potrà

formulare, allorchè avrà usufruito dei servizi offerti dalla Telemanapoli

srl, maturati prima dell’inoltro del recesso e/o immediatamente dopo.

Inoltre il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo di 75,00 (settantacinque)

euro IVA esclusa a fronte dei costi sostenuti da Telemanapoli srl per le

prestazioni di disattivazione; in tale ipotesi il Cliente riconosce d’esser

debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c.. Tale importo non sarà

dovuto nei casi in cui il cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di

variazioni contrattuali comunicate da Telemanapoli srl, in maniera non

tempestiva e/o per problematiche e/o volontà unilaterali di Telemapoli srl.

2. Il Cliente, in conformità alle disposizioni normative in materia di contratti

negoziati fuori dei locali commerciali, potrà esercitare anche il diritto di

recesso nelle forme e modalità previste dall'art. 64 e seguenti del D.lgs.

206/2005 (Codice del Consumo), entro il termine di 10 giorni lavorativi

dall'attivazione del Servizio, dandone comunicazione scritta a

Telemanapoli srl mediante raccomandata A.R. o PEC

(telemanapolisrl@legalmail.it).

Articolo 4- Attivazione del Servizio Contributo impianto

1. Il Servizio è attivato da Telemanapoli srl entro 10 giorni dalla richiesta

del Cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi

concordati con il Cliente, dando priorità ai casi certificati di portatori di

handicap; qualora Telemanapoli srl dovesse prevedere tempi di

attivazione maggiori lo comunicherà, per iscritto al Cliente, in conformità

con il punto sub 3). Telemanapoli srl indica al momento della richiesta,

ove tecnicamente possibile, la data di appuntamento, anche ove concordata

con il cliente, in cui è previsto l'intervento del tecnico presso il luogo di

ubicazione dell'impianto. Telemanapoli srl nel corso di tale intervento

tecnico può richiedere la fornitura dei documenti comprovanti la veridicità

delle informazioni e/o dei dati necessari per la fornitura del Servizio così

come previsto dal precedente articolo 2, comma

2. Qualora, nei casi di eccezionalità tecnica e per cause non imputabili a

Telemanapoli srl non sia possibile rispettare i termini concordati o la data

di appuntamento già indicata, Telemanapoli srl indica comunque la data

prevista per l'attivazione del servizio anche tramite rimodulazione della data

dell'appuntamento già indicata, concordando con il cliente i tempi e le

modalità di attivazione. In tali casi il contributo di attivazione non verrà

richiesto prima di 30 giorni precedenti la data stabilita per l'attivazione

stessa.

3. Qualora per cause imputabili, esclusivamente, all’operato da

Telemanapoli srl, il Servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi

previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26

e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal

Codice Civile, fermo restando che Telemanapoli srl non sarà in alcun caso

responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi (quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo mancato/ritardato rilascio dei permessi di

scavo, autorizzazioni, disservizi dovuti a distributori e/o altri operatori di

telefonia e/o delle rete elettrica, blackout ecc.) non direttamente attribuibili

alla stessa Telemanapoli srl.

4. Il mancato pagamento da parte del Cliente della fattura in cui è

addebitato il contributo impianto costituisce, dopo 30 giorni dalla relativa

scadenza, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

determinando la cessazione contestuale della fornitura del Servizio.

Telemanapoli srl si riserva altresì la facoltà di sospendere il Servizio

decorsi inutilmente 5 giorni dalla suddetta data di scadenza; qualsiasi

servizio già reso e/o spesa posta in essere da Telemanapoli srl sarà a

carico del Cliente.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, Telemanapoli srl può

richiedere la fornitura dei documenti comprovanti la veridicità delle

informazioni e/o dei dati necessari per la fornitura del Servizio anche dopo

l'attivazione del Servizio. La mancata fornitura da parte del Cliente di

documenti richiesti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c., determinando la cessazione della fornitura del Servizio,

come già indicato nel suddetto articolo 1.

Articolo 5 - Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con

morosità pendenti

Nel caso di nuova richiesta di abbonamento da parte di Cliente moroso,

Telemanapoli srl può subordinare il perfezionamento del nuovo

abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute; Telemanapoli

srl potrà opporsi ad eventuale rinnovo automatico di abbonamenti laddove

il Cliente sia risultato moroso, anche solo nel versamento di un canone.

Articolo 6- Modifiche delle tecnologie di rete

1. Telemanapoli srl può modificare le tecnologie di rete, seguendo i

progressi della tecnica, impegnandosi comunque, laddove ciò comporti

modifiche alle modalità di uso del Cliente, a darne notizia al Cliente con un

anticipo di almeno 90 giorni solari.

2. Il Cliente può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di

competenza, alle previste condizioni economiche, e sempre che uniformi

l'eventuale impianto di sua proprietà collegato alla rete.

Articolo 7- Segnalazioni guasti – Riparazioni

1. Telemanapoli srl fornisce un servizio telefonico gratuito di

segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.

2. Telemanapoli srl si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della

rete e/o del Servizio entro il secondo giorno successivo a quello della

segnalazione. Nel caso in cui uno dei due giorni successivi alla segnalazione

sia un giorno festivo (domenica o festività annuale) il guasto sarà riparato

entro il terzo giorno successivo alla segnalazione. Qualora siano festivi

entrambi i giorni successivi alla segnalazione il guasto sarà riparato entro il

quarto giorno successivo alla segnalazione. Fanno eccezione i guasti di

particolare complessità che verranno riparati tempestivamente. 2-bis. Ai soli

fini della rilevazione circa il rispetto degli obiettivi di qualità del Servizio

Universale, entro il secondo giorno successivo alla segnalazione significa

entro 60 ore dalla segnalazione, entro il terzo giorno significa entro 78 ore

dalla segnalazione, entro il quarto giorno significa entro 96 ore dalla

segnalazione.

3. Qualora per cause imputabili a Telemanapoli srl la riparazione venga

effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli

indennizzi di cui al successivo articolo 26 e avrà la possibilità di richiedere

il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile, fermo restando

che Telemanapoli srl non sarà in alcun caso responsabile per ritardi

attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa

Telemanapoli srl. (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo

mancato/ritardato rilascio dei permessi di scavo, autorizzazioni, disservizi

dovuti a distributori e/o altri operatori di telefonia e/o delle rete elettrica,

blackout).

4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili

direttamente o indirettamente al Cliente.

5. Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto

funzionamento degli apparati connessi alla rete, dell'impianto elettrico e del

relativo impianto a terra. È fatto obbligo al Cliente di utilizzare sulla propria

linea solo apparati omologati. Il Cliente sarà responsabile per utilizzi

impropri. Qualsiasi utilizzo di apparati non omologati e/o illegittimi e/o

contrari alle norme vigenti in materia comporterà responsabilità giuridiche

a carico del solo Cliente. In caso di mancato rispetto della suddetta

disposizione il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla

normativa in vigore, sarà comunque tenuto al pagamento del traffico

imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente

arrecati.

Articolo 8 - Attività necessarie per il collegamento alla rete

1. Il Cliente è tenuto a consentire gratuitamente a Telemanapoli srl

l'accesso e l'attraversamento, dell'immobile di sua proprietà per tutto

quanto occorrente ai collegamenti alla rete e a tutela del suo

funzionamento.

2. L'abbonamento non può perfezionarsi se chi lo richiede non consente il

predetto accesso e/o attraversamento.

3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da terzi che non

consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà,

Telemanapoli srl non è responsabile per ritardi o per la revoca della

richiesta di collegamento.

Articolo 9- Omologazione

1. Gli apparati del Cliente collegati al Punto Terminale della rete devono

essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle

normative europee in vigore.

2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione il Cliente, oltre

ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, sarà

comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati,

nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articolo 10- Uso degli impianti e delle infrastrutture

1. È proibito al Cliente aprire, smontare o manomettere gli impianti e/o

operare a qualsiasi titolo sulla rete, nonché rivolgersi ad estranei per

eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.

2. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi, fatti salvi i rimedi di legge,

Telemanapoli srl potrà procedere, previa sospensione del Servizio, alla

risoluzione del contratto con le modalità di cui al successivo articolo 20 e

richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 11 - Verifiche tecniche

1. Per l'effettuare eventuali verifiche all'impianto e agli apparati collegati

alla rete, il Cliente deve consentire l'accesso nei propri locali al personale

inviato da Telemanapoli srl, avendo concordato con gli uffici

Telemanapoli srl la data e l'ora dell'intervento. Il personale sarà munito

di apposito tesserino di riconoscimento.

2. In caso di rifiuto da parte del Cliente Telemanapoli srl, previo avviso

scritto inviato nelle 48 ore precedenti, può sospendere la fornitura del

Servizio fintanto che il Cliente non consentirà l'accesso ai propri locali a

garanzia del buon funzionamento della rete.

Articolo 12 – Utilizzo del Servizio da parte di terzi

1. Il Cliente può permettere ad altri di usufruire del Servizio ma non può

chiedere un corrispettivo maggiore di quanto il Cliente medesimo sia tenuto

a corrispondere a Telemanapoli srl in relazione alle condizioni economiche

vigenti.

2. L'abbonamento non è cedibile da parte del Cliente, salvo i casi di

subentro espressamente autorizzati da Telemanapoli srl.

Articolo 13 - Uso improprio del Servizio

1. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle leggi, dei

regolamenti vigenti e delle condizioni generali del contratto. Qualsiasi uso

difforme del Servizio configura inadempimento del Cliente, con risoluzione

automatica del contratto ex articolo 1456 cod. civ. e fatto salvo il

risarcimento degli eventuali danni.

2. Il Cliente non può effettuare né può consentire di effettuare dal proprio

punto terminale comunicazioni o attività che rechino molestia, causino

malfunzionamenti alla rete o violino le normative vigenti.

3. Il Cliente non può utilizzare il servizio per esigenze diverse dalla

comunicazione interpersonale e/o in immobili di cui non disponga

legittimamente.

4. Il Cliente ha l'obbligo di attenersi ai criteri di buona fede e correttezza

nell'uso del Servizio, astenendosi dal conseguire utilità ulteriori rispetto a

quelle tipiche del Servizio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

conseguire o far conseguire a terzi, ovvero ad altre numerazioni, ricariche

o accrediti di traffico.

5. Nel caso di fruizione di offerte tariffarie specifiche, Telemanapoli srl si

riserva la facoltà di sospendere l'applicazione delle offerte tariffarie al

Cliente che ne abusi o risolvere il relativo contratto ex articolo 1456 cod.

civ., pretendendo il pagamento dell'intero consumo di traffico effettuato,

che verrà valorizzato secondo le condizioni tariffarie base del Servizio.

6. Fatto salvo ogni altro rimedio di legge e ogni altra misura prevista dalle

presenti condizioni generali, Telemanapoli srl potrà sospendere

immediatamente la fornitura del Servizio e risolvere il contratto a norma

dell'art. 20, qualora il Cliente ne faccia l'uso improprio indicato nei commi

precedenti, dando, se del caso, idonea comunicazione dell'illecito alle

autorità competenti.

Articolo 14 - Corrispettivi per il Servizio e modalità di pagamento

1. Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Telemanapoli srl, per le

prestazioni oggetto delle presenti condizioni generali, di:

• un contributo una tantum per l'attivazione del Servizio che varierà

secondo il servizio attivato e il costo sarà specificato nell’offerta che sarà

parte integrante delle condizioni per il presente contratto;

• un canone mensile di abbonamento;

• un importo per il traffico e le prestazioni fruite.

2. Il totale degli importi addebitati in fattura è maggiorato di IVA e di

eventuali altri oneri di legge.

3. I contributi, i canoni, gli importi per le prestazioni fruite, nonché i costi

della manutenzione sono pubblicizzati da Telemanapoli srl e direttamente

consultabili da parte della clientela attraverso i seguenti canali: sportello

telefonico 0817502524, sito www.telemanapoli.it

4. Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza nella

stessa indicata e secondo le modalità previste nel presente articolo.

5. I canoni per l'abbonamento al Servizio sono pagati anticipatamente

rispetto all'utilizzo del Servizio; il pagamento per il traffico svolto incluso

l'importo alla risposta, salvo diverse specifiche offerte, e per le prestazioni

fruite avviene in modo posticipato. I consumi di traffico vengono rilevati

dagli appositi apparati di centrale sulla base del tempo di fruizione. Per

alcuni tipi di servizi, Telemanapoli srl può rilevarne i consumi sulla base

degli scatti rilevati dai contatori di centrale.

6. Telemanapoli srl invia la fattura telefonica al Cliente, con cadenza di

norma mensile, entro 15 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti.

Eventuali variazioni del ciclo di fatturazione verranno comunicati con

congruo anticipo al Cliente, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere

dal contratto nel rispetto delle modalità meglio descritte nel precedente

articolo 3. Qualsiasi altra diversa modalità di comunicazione utilizzata dal

Cliente, sarà ritenuta non idonea e rigettata da Telemanapoli srl.

Telemanapoli srl può variare la cadenza di fatturazione per esigenze

commerciali ovvero nel caso si verifichino livelli di consumo elevati.

7. Telemanapoli srl, a richiesta del Cliente e in conformità a quanto

previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.

196/2003), fornisce gratuitamente la documentazione di tutte le

comunicazioni telefoniche, con le ultime tre cifre oscurate, effettuate dal

Cliente sulla base di un proprio sistema interno di rilevazioni. Nel caso di

reiterato reclamo Telemanapoli srl, se il cliente ne farà richiesta ai sensi

della vigente normativa sulla privacy, fornirà la documentazione dettagliata

del traffico effettuato con visibilità completa di una o più numerazioni in

uscita in contestazione.

8. Telemanapoli srl rende disponibili al cliente le fatture e/o le

comunicazioni, nonché la documentazione dettagliata del traffico richiesta

dal Cliente stesso, anche sui propri siti internet con specifico accesso

riservato e il Cliente può, in qualsiasi momento, chiedere di modificare le

modalità di consultazione/ricezione, optando per una delle due forme

(scritta o via internet).

Articolo 15 - Cambiamenti delle condizioni contrattuali di offerta

del Servizio

1. Telemanapoli srl informa, con un preavviso non inferiore ad 1 mese,

il Cliente di ogni modifica delle condizioni contrattuali vigenti, mediante

comunicazione scritta e/o idonea campagna informativa. In ogni caso il

Cliente potrà ottenere informazioni dettagliate attraverso il sito

www.telemanapoli.it.

2. Le modificazioni delle condizioni contrattuali saranno automaticamente

applicate, se vantaggiose per il Cliente. Il cliente ha comunque diritto di

recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di

modifica peggiorative delle condizioni contrattuali; salva -sempre-

l’esplicazione del diritto di recesso, sopra disciplinata (art. 3).

Articolo 16 - Discrepanza delle prestazioni rispetto a quanto

promesso nel contratto

Telemanapoli srl informa che in caso di discrepanza significativa,

continuativa o frequentemente ricorrente, rispetto agli effettivi valori delle

velocità minime della connessione a Internet in download e upload, del

ritardo massimo di trasmissione dati o del tasso massimo di perdita dei

pacchetti e la prestazione indicata nel contratto, il Cliente avrà diritto di

recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto

agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per

i disservizi subiti.

Articolo 17 – Migliore Tariffa

Se il contratto prevede la sua proroga automatica per servizi di

comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione

interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati

per la fornitura di servizi da macchina a macchina, il Cliente, almeno dopo

il ventiquattresimo mese dalla stipula, ha il diritto di recedere dal contratto

in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza

incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli

addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli

eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale.

Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del

contratto, Telemanapoli s.r.l. informerà il Cliente, in modo chiaro e

tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno

contrattuale e in merito alle modalità di disdetta del contratto e migliori

tariffe relative ai loro servizi.

Gli operatori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori

tariffe almeno una volta all'anno.

Articolo 18 - Mezzi di garanzia

1. Al momento della richiesta di attivazione del contratto il Cliente può

richiedere la domiciliazione delle fatture su un proprio conto corrente,

postale o bancario, ovvero concordare con Telemanapoli srl la

prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In mancanza, è tenuto a

versare in anticipo, a richiesta di Telemanapoli srl, nella prima fattura

verrà inserito il deposito cauzionale pari al 30% della somma dei canoni

mensili previsti con addebito minimo di Euro 50,00. Per ogni nuovo

contratto ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del

contributo di attivazione. Per gli altri contratti l'ammontare dell'anticipo sarà

concordato con il Cliente sulla base del tipo di attività svolta e comunque

detta somma sarà stabilita in una entità minima pari al contributo di

attivazione.

2. L'anticipo Servizio è addebitato con la prima fattura di traffico

immediatamente successiva all'attivazione. Il mancato rilascio dei mezzi di

garanzia costituisce condizione risolutiva dell'abbonamento, ai sensi dell'art.

1456 c.c.

3. Al Cliente che abbia versato l'anticipo Servizio è, in ogni momento,

concessa la facoltà di richiedere la domiciliazione delle fatture su proprio

conto corrente, postale o bancario, ovvero concordare con Telemanapoli

srl la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In tal caso avrà diritto

alla restituzione dell'anticipo conversazioni in conformità dell'art. 1851 c.c.,

tramite accredito nelle fatture immediatamente successive.

Articolo 19 - Reclami riguardanti gli importi addebitati in fattura

1. I reclami relativi ad importi addebitati in fattura dovranno essere inviati

all'indirizzo indicato sul Contratto Telemanapoli srl entro i termini di

scadenza della fattura in contestazione. Saranno salvi i casi di ritardo nel

recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente.

2. In caso di reclamo il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, entro

la data di scadenza della fattura, di tutti gli importi non oggetto del reclamo

addebitati nella fattura stessa.

3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni

solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

4. Nel caso in cui il Cliente non paghi entro la scadenza indicata in fattura

gli addebiti oggetto di reclamo, Telemanapoli srl sospende, fino alla

comunicazione al Cliente dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di

quanto previsto negli articoli 18 e 19 concernenti rispettivamente le penali

e la sospensione dei servizi per ritardato pagamento. Rimane comunque

fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato, il Cliente è tenuto a

pagare la predetta indennità a decorrere dalla data di scadenza indicata in

fattura.

5. In caso di frode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da

parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali

nei quali è posto il terminale di utente, i pagamenti relativi all'asserito

traffico fraudolento oggetto di denunzia rimarranno sospesi sino alla

definizione della procedura di reclamo, descritta nel presente comma ovvero

sino alla definizione del tentativo di conciliazione, così come previsto negli

articoli 4 e 5 della delibera 173/07/CONS. I pagamenti sospesi saranno

addebitati al Cliente in caso di insussistenza di manomissione del

collegamento di rete. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo anche

nell'ipotesi di frode accertata, e siano stati già pagati tutti gli importi

addebitati sul Conto Telemanapoli srl, provvederà alla restituzione dei

suddetti importi comprensivi degli interessi legali per il periodo intercorrente

tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso.

6. Qualora il reclamo non sia stato accolto e, conclusasi l'eventuale

procedura di conciliazione in essere con le Associazioni dei Consumatori, il

Cliente non abbia ancora pagato, la somma contestata dovrà essere pagata

entro la data comunicata da Telemanapoli srl tramite la lettera di

definizione del reclamo e/o della conciliazione. Quanto dovuto a titolo di

indennità è calcolato a decorrere dalla data di scadenza della fattura

contestata e sarà addebitato su una successiva fattura.

7. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, Telemanapoli srl

provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente,

operando eventualmente anche in compensazione nella successiva fattura

e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo intercorrente tra

l'avvenuto pagamento e la data del rimborso.

Articolo 20 - Indennità di ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in fattura alla

scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a Telemanapoli srl

un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari:

• al 2% dell'importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento

sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza,

oppure;

• al 4% dell'importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento

sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza,

oppure;

• al 6% dell'importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento

sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza;

l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla

risoluzione contrattuale.

2. L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova

applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei fatture entro

le rispettive date di scadenza e paghi la successiva fattura entro il 30° giorno

solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30°

giorno, l'indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo

indicato in fattura rimasto insoluto.

3. L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da Telemanapoli srl

nella prima fattura utile successiva al pagamento della fattura rimasta, in

tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l'indennità sarà

addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di

risoluzione inviata al Cliente.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al

fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti

di Telemanapoli srl il Cliente intestatario di più contratti autorizza

Telemanapoli srl a rivelarsi delle somme di cui sia risultato moroso sugli

altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dalle presenti condizioni

generali. In ogni caso il Cliente che si trovi in ritardo nei pagamenti, allorchè

abbia ricevuto i servizi previsti da Telemanapoli srl, con la sottoscrizione

del presente contratto e delle clausole ivi contenute, si dichiara consapevole

di riconoscere il proprio debito ex art. 1988 c.c.

Articolo 21 - Sospensione per ritardato pagamento

1. Fatti salvi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in

materia di indennità per ritardato pagamento, Telemanapoli srl, previa

comunicazione anche telefonica, può sospendere il Servizio al Cliente che

non provveda al pagamento della fattura entro la data di scadenza ivi

riportata secondo quanto disposto nei successivi commi.

2. Al Cliente con almeno un contratto attivo da oltre tre anni, che abbia

pagato entro le rispettive scadenze le fatture dell'ultimo anno e ritardi nel

pagamento di una successiva fattura, Telemanapoli srl provvederà a

comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo inserendo un

messaggio sulla fattura nel mese successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni

dalla scadenza della fattura sulla quale è riportato il messaggio di cui al

capoverso precedente, Telemanapoli srl provvederà a comunicare al

Cliente che il Servizio potrà essere sospeso qualora, entro e non oltre 7

giorni dalla comunicazione stessa, non venga pagata la fattura insoluta.

3. Al Cliente che abbia sottoscritto uno o più contratti da meno di tre anni

e che abbia pagato entro le rispettive scadenze le fatture dell'ultimo anno

e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telemanapoli srl

provvederà a comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo e

la possibile sospensione del Servizio inserendo un messaggio sulla fattura

del mese successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla scadenza della

fattura sulla quale è riportato il messaggio di cui al capoverso precedente il

Servizio potrà essere sospeso.

4. Al Cliente che non abbia pagato entro le rispettive scadenze almeno una

delle fatture dell'ultimo anno e ritardi il pagamento di una fattura

successiva, Telemanapoli srl si riserva, dopo 15 giorni dalla data di

scadenza della fattura stessa, di comunicare preventivamente che il Servizio

sarà sospeso trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di sollecito stessa. In

assenza di una specifica comunicazione di sollecito, Telemanapoli srl

provvederà a comunicare al Cliente la mancata ricezione del pagamento

medesimo inserendo un messaggio sulla fattura del mese successivo. Alla

data di scadenza della fattura sulla quale è riportata il messaggio suddetto,

il Servizio potrà essere sospeso.

5. Nel caso di Cliente al quale sia stato in precedenza sospeso il Servizio

nel corso dell'ultimo anno, Telemanapoli srl procederà alla sospensione

del Servizio, previa comunicazione, dal quinto giorno successivo alla data

di scadenza indicata sulla fattura insoluta.

6. Al Cliente che, pur trovatosi nelle situazioni di cui ai commi 4 o 5, paghi

le fatture dell'anno successivo nei termini di scadenza, Telemanapoli srl

tornerà ad applicare la disciplina prevista ai commi 2 o 3.

7. La sospensione del Servizio nel caso in cui il Cliente sia intestatario di

più contratti, si applica a tutti i servizi fatturati congiuntamente in fattura.

8. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino

prima che il relativo abbonamento sia risolto, è tenuto a corrispondere a

Telemanapoli srl quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il

Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla

comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo

relativo accertamento da parte di Telemanapoli srl. In ogni caso il Cliente

avrà la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza così come stabilito

all'articolo 31.

Articolo 22 - Risoluzione contrattuale

Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi

per qualsiasi causa, Telemanapoli srl può risolvere di diritto il contratto,

dando al Cliente un preavviso tramite PEC almeno 10 giorni dalla data di

ricevimento della stessa. In tal caso il Cliente, avendo già riconosciuto il

debito come disciplinato dall’art. 1988.c.c., sarà tenuto a corrispondere a

Telemanapoli srl gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino

alla data dell’avvenuta risoluzione e l'importo di (trentacinque e diciotto)

euro IVA esclusa a fronte dei costi sostenuti da Telemanapoli srl per le

prestazioni di disattivazione. Resta salvo il diritto di Telemanapoli srl al

risarcimento del maggior danno, come previsto dagli articoli precedenti.

Telemanapoli srl si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le

somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del contratto

nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 c.c.

Articolo 23 – Obblighi di informazione da applicare ai contratti

1.Nel caso di contratti che comportano il trasferimento ad altro operatore,

Telemanapoli srl, prima della conclusione del contratto, informano i

Clienti della conseguente cessazione del rapporto con il precedente

fornitore del servizio oggetto del trasferimento, laddove costoro confermino

la volontà di cessare tutti i servizi di quest’ultimo, e della circostanza che

l’eventuale esercizio del diritto di recedere ai sensi dell’articolo 52 del Codice

del consumo non comporta, laddove richiesto dall’utente all’operatore

donating, il ripristino automatico di tale rapporto contrattuale.

2.Prima che il Cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta

corrispondente, Telemanapoli s.r.l. fornirà le informazioni di cui al presente

articolo, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro

offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un

supporto durevole o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto

durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a

disposizione dall’ operatore, anche tramite modalità digitali. Telemanapoli

srl richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità

di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione,

riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in

un formato accessibile per i Clienti finali con disabilità conformemente al

diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti

e dei servizi.

3.I Clienti dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:

1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito:

i. i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e gli

specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun

livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato; i livelli

minimi di qualità del servizio sono forniti tenuto conto di quanto

disposto dall’Autorità nelle delibere inerenti alle carte dei servizi per

l’accesso da postazione fissa e mobile;

ii. fermo restando il diritto dei Clienti finali di utilizzare apparecchiature

terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del

regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi,

imposte dall’operatore all'utilizzo delle apparecchiature terminali

fornite;

2) nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile,

gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di

comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo; in

particolare gli operatori forniscono:

a. i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e,

per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso,

i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in

ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di

comunicazione con la specificazione di eventuali limitazioni alla velocità

di connessione superata una certa soglia di volume di banda;

b. in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni

prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non

utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo,

laddove il contratto preveda tale opzione;

c. strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare

il livello dei consumi;

d. informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti

a particolari condizioni tariffarie nel rispetto di quanto previsto nel Piano

nazionale di numerazione;

e. per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e

apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto,

nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

f. dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita,

manutenzione e assistenza ai clienti;

g. mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e

sui costi di manutenzione;

h. informazioni sulla presenza, laddove applicata, delle clausole relative

all’adeguamento del prezzo e quali indici di riferimento verranno

applicati;

3) nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le

condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione,

nella misura in cui si applicano tali condizioni:

a. ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di

condizioni promozionali;

b. costi legati al passaggio dell’utenza ad altro operatore e agli accordi di

indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché

informazioni circa le rispettive procedure;

c. informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano

servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di

passaggio, come stabilito all’articolo 98-octies decies, comma 6 del

Codice;

d. oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni

sull'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla

stessa;

e. termine entro il quale avverrà l’attivazione del servizio e delle modalità

di corresponsione dell’indennizzo automatico se tale termine non viene

rispettato;

4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del

caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori applicabili qualora

non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

5) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i

pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto,

ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi

elementi;

6) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con

disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali

informazioni;

7) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle

controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in

conformità dell'articolo 25 del Codice.

8) i fornitori di servizi di accesso a Internet pubblicano anche le

informazioni richieste a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del

regolamento (UE) 2015/2120.

4. Le informazioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 7 sono fornite anche agli utenti

finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo

di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito, in fase

di conclusione del contratto, a non applicare la totalità o parti di tali

disposizioni. Il contratto per i suddetti utenti finali prevede le specifiche

clausole che consentono la espressa rinuncia.

5. Gli operatori di cui al comma 2 forniscono ai consumatori, unitamente

al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico,

una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua

i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma

1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti dell’operatore e, se diversi, i recapiti per

eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito inclusi eventuali

meccanismi di indicizzazione;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e

per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito

a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali

con disabilità;

f) con riguardo ai servizi di accesso a Internet, una sintesi delle

informazioni di cui al comma 3, punto 8).

6. Gli operatori soggetti agli obblighi di cui al comma 2 forniscono,

mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE)

2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale

gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel

caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per

ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in

seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa efficace quando il

consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della

sintesi contrattuale.

7. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 6 diventano parte integrante del

contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui

all'articolo 5 commi 1 e 2, se non con l’accordo esplicito delle parti

contrattuali fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del presente

Regolamento.

8. Qualora i servizi di accesso a Internet o di comunicazione interpersonale

accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di

tempo o volume, gli operatori offrono ai consumatori il mezzo per

monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende

l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso

nel piano tariffario. In particolare, gli operatori inviano ai consumatori una

notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo, stabiliti con

provvedimento dall’Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando

sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

Articolo 24 – Migrazioni e portabilità

1. Telemanapoli srl offrirà ai Clienti finali informazioni adeguate sulle

procedure di passaggio da un operatore a un altro ed è esclusivamente di

competenza del Cliente inviare PEC di disdetta al precedente gestore. In

particolare, il Cliente finale è debitamente informato, nella carta dei servizi

o nella proposta contrattuale:

a) della procedura tecnica di passaggio che sarà effettuata e se, nelle more

del completamento della portabilità del numero, verrà attivato un numero

provvisorio.

b) che qualora risolva un contratto mantiene il diritto di trasferire un

numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro operatore per

almeno un mese dalla data della risoluzione.

c) delle procedure adottate al fine di limitare i disservizi derivanti

dall’inserimento di un codice di migrazione non corretto fornito dal cliente

con conseguente “KO per codice segreto errato”.

d) delle procedure adottate, incluso i tempi di re-invio dell’ordine, in caso

di ricezione di un KO tecnico dal donating o operatore wholesale alla

procedura di migrazione o portabilità del numero.

2. L’operatore ricevente riporta nelle proposte contrattuali i termini entro

cui, a seguito della conclusione del contratto, procede all’avvio della

procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e

interpersonale; l’avvio della procedura deve avvenire comunque senza

indugio al fine di non compromettere il diritto del contraente di recedere dal

contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore con un obbligo di

preavviso non superiore a trenta giorni. Resta salva la facoltà, rispetto a

tale termine, di completare la portabilità o la migrazione entro la data e nei

termini espressamente concordati con l’utente finale. L’operatore cedente,

in caso di migrazione tra operatori, continua a prestare il servizio di accesso

a Internet e interpersonale alle stesse condizioni tecniche ed economiche

finche' l’operatore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a Internet

e interpersonale.

Articolo 25 - Procedure concorsuali

Il contratto si intende risolutivamente condizionato ai sensi degli artt. 1353

e 1360, secondo comma, c.c. in caso di assoggettamento del Cliente ad una

qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

come modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modifiche ed

integrazioni e dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed

integrazioni. In tali casi, Telemanapoli srl comunicherà al Cliente di

avvalersi della facoltà di risolvere il contratto dandogliene preavviso tramite

PEC.

Articolo 26 - Cambio Numero

1. Telemanapoli srl può modificare per ragioni tecniche il numero

telefonico assegnato al Cliente, dando allo stesso almeno 90 giorni solari di

preavviso, avvertendolo per iscritto.

2. In questo caso Telemanapoli srl si impegna a fornire un servizio di

informazione senza costi per il Cliente, circa la modifica del numero, per un

periodo di 45 giorni solari a decorrere dalla data di modifica del numero. Il

periodo di fonia gratuita è esteso per un periodo di ulteriori 15 giorni se la

richiesta di cambio numero ricade nel periodo compreso dal 1 luglio al 31

agosto. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo

23.

3. Se Telemanapoli srl effettua il cambio numero senza ottemperare a

quanto sopra previsto, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al

successivo articolo 26 ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno

subito, come previsto dal Codice Civile.

4. A richiesta del Cliente è prolungato, a pagamento, il servizio di

informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo

quadrimestre.

5. Il Cliente può richiedere a Telemanapoli srl che il messaggio di cambio

numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio

viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a

pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6. Il Cliente può richiedere a Telemanapoli srl di cambiare il proprio

numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali

sia stata sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Il cambio numero avviene in totale esenzione spese per il Cliente solo

nel caso di disagi causati per assegnazione, da parte Telemanapoli srl di

numeri liberi da poco tempo.

8. Il servizio di cui al comma precedente è fornito compatibilmente con le

risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni

economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita

tempestiva comunicazione.

9. Telemanapoli srl nell'assegnare i numeri ai Clienti utilizzerà un criterio

che tenga conto di quelli liberi da maggior tempo.

Articolo 27 - Elenco telefonico dell'area geografica di

appartenenza

1. Il Cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco

abbonati al servizio telefonico dell'area geografica di appartenenza, con le

indicazioni dallo stesso fornite all'atto della richiesta del Servizio.

2. Il Cliente può richiedere gratuitamente di non essere incluso nell'elenco

abbonati, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è

fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un

riferimento che ne rilevi il sesso.

3. Il Cliente ha altresì diritto, previa richiesta, a che i suoi dati personali

non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario.

4. In ogni caso, anche in relazione a quanto previsto al successivo articolo

33, le condizioni di cui al presente articolo verranno tempestivamente

adeguate alle norme che di volta in volta disciplineranno la protezione dei

dati personali e la riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 28 - Subentro

1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa, ente o

associazione, a cui l'abbonamento è intestato è soggetto al pagamento

dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di

successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene

fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione

della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di

impresa.

3. Il subentrante, in qualità di cessionario del contratto di abbonamento,

assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario,

succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal

rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già

eseguite.

Articolo 28 bis- Subentro per gli operatori alternativi

Le richieste di subentro presentate da un operatore alternativo sono

condizionate al rispetto da parte dell'operatore alternativo delle condizioni

sotto indicate che l'operatore alternativo comunicherà a Telemanapoli srl:

• dichiarazione di autorizzazione al subentro in originale del Cliente,

attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore alternativo;

• la disponibilità, a titolo di locazione o di proprietà, del locale in cui la linea

risulta attestata;

• la proprietà dell'apparecchiatura attestata sulla linea su cui opererà il

subentro;

• l'utilizzo della linea oggetto del subentro esclusivamente per proprie

esigenze strumentali e/o del proprio personale. Le medesime condizioni

devono essere rispettate dall'operatore alternativo anche in caso di richieste

di attivazione del Servizio, così come previsto dall'articolo 1, comma 3 delle

presenti condizioni generali.

Articolo 29 - Trasloco

1.Il Cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne

comunicazione a Telemanapoli srl che provvederà all'effettuazione del

trasloco entro 10 gg dalla richiesta del Cliente fatti salvi i casi di

eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il Cliente stesso

mantenendo il medesimo numero ove tecnicamente possibile.

Telemanapoli srl indica al momento della richiesta la data di

appuntamento, anche ove concordata con il cliente, in cui è previsto

l'intervento del tecnico presso il luogo di ubicazione dell'impianto. Le date

potranno essere confermate o rimodulate da Telemanapoli srl.

2. Il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto per il trasloco

ed, altresì, eventuali diversi prezzi e corrispettivi determinati in

conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente

comunicati.

3. Se il Cliente dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel

frattempo, l'impianto da traslocare, Telemanapoli srl sospenderà, a

decorrere dalla data indicata dal Cliente, il Servizio fino a quando il trasloco

non sarà effettuato.

4. In caso di morosità del Cliente, Telemanapoli srl non effettuerà il

trasloco fino a quando il Cliente stesso non avrà provveduto a sanare la

morosità pendente, come previsto nel precedente articolo 5. 5. Fatto salvo

quanto previsto dal precedente comma 4, nei casi in cui Telemanapoli srl

effettui in ritardo il trasloco rispetto ai tempi concordati ovvero alla data di

appuntamento di previsto trasloco già indicata, il Cliente avrà diritto agli

indennizzi previsti al successivo art. 26 ed avrà la possibilità di richiedere il

maggior danno, come previsto dal Codice Civile.

Articolo 30 - Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da

Telemanapoli srl nella fornitura del Servizio

1. Qualora Telemanapoli srl non rispetti i termini previsti per l'attivazione

del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico,

l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2,

22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del

canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo

incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta

stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come

previsto dal Codice Civile. In caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo

impianto o di un trasloco, l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente.

2.Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o

comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telemanapoli srl,

e comunque non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di

appuntamento già indicata per cause non imputabili a Telemanapoli srl

e/o di cause di forza maggiore e/o per impossibilità sopravvenuta.

Articolo 31 - Errori di sospensione del Servizio

Qualora il Cliente venga sospeso dalla fornitura del Servizio per errore, ha

diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento

corrisposto per ogni giorno solare di sospensione indebita.

Articolo 32 - Errori nell'elenco telefonico

1. In caso di errore nell'inserimento nell'elenco telefonico dell'area

geografica di appartenenza del numero telefonico o del nominativo del

Cliente indicati nella richiesta, Telemanapoli srl corrisponderà un

indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal

Cliente e ove sia tecnicamente possibile, metterà gratuitamente a

disposizione per due mesi un servizio vocale di segnalazione del numero

corretto.

2. In caso di omissione nell'inserimento del Cliente nell'elenco telefonico

degli abbonati dell'area geografica di appartenenza, Telemanapoli srl

corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di

abbonamento corrisposto dal Cliente.

3. Telemanapoli srl non è comunque responsabile né di eventuali errori

nell'inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità

di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal

Cliente a Telemanapoli srl.

Articolo 33 - Modalità di pagamento delle indennità

Telemanapoli srl detrarrà le indennità dovute al Cliente a partire dalla

prima fattura utile operando in compensazione, e applicando - nel caso in

cui non siano state riconosciute le indennità dovute sulla prima fattura utile

- le stesse percentuali previste per l'indennità di cui all'articolo 18, ovvero

provvederà alla loro liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo

eventuali conguagli.

Articolo 34 - Consumi anomali

Nel caso si verifichino consumi anomali ovvero si evidenzino

comportamenti che determinino un rischio di danno economico per

Telemanapoli srl, Telemanapoli srl si riserva di informare il Cliente,

anche tramite messaggio fonico, e di inviare una fattura anticipata e/o di

sospendere, precauzionalmente, nei limiti di fattibilità tecnica ed

informando, ove possibile, il Cliente l'accesso alle numerazioni/direttrici

interessate dal traffico anomalo. Tutti i servizi interessati dalla sospensione

verranno ripristinati nella loro interezza non appena il Cliente avrà pagato il

traffico sviluppato su detti servizi ed avrà prestato le ulteriori garanzie

eventualmente richieste da Telemanapoli srl stessa. In ogni caso resta

salva la facoltà del Cliente di ricorrere alla procedura di reclamo così come

previsto nell'articolo 17. Articolo 30 bis

Articolo 34 bis- Disabiltazione delle chiamate

1. Telemanapoli srl, in conformità a quanto previsto dal Codice delle

Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) e dalle successive disposizioni

regolamentari emanate dalle Autorità competenti, fornisce la linea

telefonica disabilitata in modalità permanente verso alcune numerazioni

relative ai servizi a sovrapprezzo e verso le numerazioni internazionali e

satellitari di elevato costo, salvo richiesta contraria del Cliente. In

alternativa, sempre a richiesta del Cliente, Telemanapoli srl fornisce

specifiche prestazioni di blocco selettivo delle chiamate che consentono di

abilitare/disabilitare la linea in modalità controllata dal Cliente, tramite

l'utilizzo di un codice personale (PIN), verso determinate tipologie di

numerazioni.

2. Telemanapoli srl informa i Clienti mediante comunicazione scritta e/o

idonea campagna informativa riguardo alla disabilitazione permanente e alla

disponibilità delle diverse prestazione di autodisabilitazione a PIN,

descrivendone i contenuti di dettaglio, le caratteristiche e le opzioni

accessibili e praticabili tecnicamente attraverso procedure semplici e chiare.

In ogni caso il Cliente può ottenere informazioni dettagliate sulla

disabilitazione permanente o conoscere le caratteristiche dei diversi servizi

di autodisabilitazione con PIN disponibili chiamando lo specifico numero

gratuito 0817502524, il sito www.telemanapoli.it.

Articolo 35 - Chiamate di emergenza e comunicazioni dirette al

Cliente

La sospensione del Servizio, per qualsiasi motivo disposta da

Telemanapoli srl sulla base delle presenti condizioni generali di

abbonamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di

emergenza 112, 113, 114, 115, 118 e di ricevere chiamate, come da

disposizioni di legge, in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.

Articolo 36 - Informazioni fornite a Telemanapoli srl

1. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni e/o i dati necessari per la

fornitura del Servizio ed eventualmente quelle relative all'attività svolta in

relazione all'utilizzo del Servizio stesso.

2. Le suddette informazioni, della cui veridicità è responsabile il Cliente,

debbono essere rese a Telemanapoli srl che le mantiene riservate e

complete.

3. A questo proposito il Cliente si impegna a comunicare al più presto,

anche telefonicamente, qualunque cambiamento relativo a tali

informazioni.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del

Servizio, avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di

protezione dei dati personali ( D.lgs.196/2003) e successive modificazioni e

integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla

fornitura del Servizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, come

specificamente riportato da Telemanapoli srl nell’informativa privacy in

allegato alle presenti condizioni generali.

Articolo 38 - Qualità del Servizio

Telemanapoli srl, in conformità agli obblighi stabiliti dalla normativa

vigente e tenendo conto delle norme internazionali, trasmette

periodicamente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una

relazione contenente dati consuntivi sulla qualità del Servizio reso ed ogni

altro indicatore utile eventualmente stabilito dalla normativa specifica

emanata dalla predetta Autorità e dai parametri individuati da

Telemanapoli srl previsti nell' articolo 5 della Carta dei Servizi

Articolo 39 - Procedura di Conciliazione

Il Cliente che, in relazione al rapporto contrattuale con Telemanapoli srl,

lamenti la violazione di un proprio diritto od interesse ed intenda agire in

via giudiziaria, deve preventivamente promuovere il tentativo obbligatorio

di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 173/07/CONS.

Articolo 40- Foro Esclusivo

Fermo quanto disciplinato nell’art. 35, qualora la procedura di conciliazione

non conduca ad un esito positivo, il Cliente e Telemanapoli, anche in deroga

ai criteri previsti dal Codice Civile quanto alla competenza territoriale,

indicano il Tribunale di Napoli, quale Foro Giudiziario esclusivo per

qualsivoglia contrasto dovesse insorgere per la interpretazione ed

esecuzione delle disposizioni pattizie qui contenute.

Articolo 41 - Norme finali

Il presente documento, inviato al Cliente, intende assolvere anche agli

obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del servizio in

conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza

e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del

Consumo).Le presenti condizioni generali sono soggette alle modifiche e/o

integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.